La Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 ("Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone con disabilità") è una pietra miliare circa l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.
La legge promuove la loro piena partecipazione alla vita sociale, scolastica e lavorativa.
La normativa si applica a tutte le persone con disabilità riconosciute, sia fisiche, psichiche che sensoriali, che comportano una riduzione dell’autonomia tale da rendere necessari interventi specifici di supporto.
È il primo intervento legislativo di carattere organico che interessa il soggetto disabile per tutto l’arco della vita.
La legge impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo del soggetto disabile, sia sul piano dell’apprendimento che sul piano della partecipazione sociale, senza fare differenze fra deficit.
La legge prevede un vero e proprio atteggiamento di cura educativa nei confronti degli alunni con disabilità. Infatti, riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale, soprattutto a scuola, nei periodi dell’infanzia e dell’adolescenza (artt. 12 e 17), e nel lavoro, durante l’età adulta (art. 18 e 22).
Per il mondo della scuola la Legge va letta unitamente alla Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.LGS n. 66 del 13 aprile 2017 per offrire un panorama completo sul tema scuola-disabilità, sui disturbi specifici di apprendimento e sugli studenti con BES non certificati.
La legge 104 del 1992 (che si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale) stabilisce una serie di principi fondamentali per il riconoscimento e la tutela delle persone con disabilità.
L’intera legge 104 del 1992 presenta 44 articoli suddivisi come segue: Art. 1 – Finalità della legge 104; Art. 2 – Principi generali; Art. 3 – Soggetti aventi diritto; Art. 4 – Accertamento dell’handicap; Art. 5 – Principi generali per i diritti della persona handicappata; Art. 6 – Prevenzione e diagnosi precoce; Art. 7 – Cura e riabilitazione; Art. 8 – Inserimento ed integrazione sociale; Art. 9 – Servizio di aiuto personale; Art. 10 – Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità; Art. 11 – Soggiorno all’estero per cure; Art. 12 – Diritto all’educazione e all’istruzione; Art. 13 – Integrazione scolastica; Art. 14 – Modalità di attuazione dell’integrazione; Art. 15 – Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica; Art. 16 – Valutazione del rendimento e prove d’esame; Art. 17 – Formazione professionale; Art. 18 – Integrazione lavorativa; Art. 19 – Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio; Art. 20 – Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni; Art. 21 – Precedenza nell’assegnazione di sede (l’articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il conferimento, l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nell’amministrazione giudiziaria); Art. 22 – Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato; Art. 23 – Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative; Art. 24 – Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche; Art. 25 – Accesso alla informazione e alla comunicazione; Art. 26 – Mobilità e trasporti collettivi; Art. 27 – Trasporti individuali; Art. 28 – Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate; Art. 29 – Esercizio del diritto di voto; Art. 30 – Partecipazione; Art. 31 – Riserva di alloggi; Art. 32 – Agevolazioni fiscali (Abrogato dalla Legge n. 330/1994); Art. 33 – Agevolazioni (l’articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il conferimento, l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nell’amministrazione giudiziaria); Art. 34 – Protesi e ausili tecnici; Art. 35 – Ricovero del minore handicappato; Art. 36 – Aggravamento delle sanzioni penali; Art. 37 – Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata; Art. 38 – Convenzioni; Art. 39 – Compiti delle Regioni; Art. 40 – Compiti dei Comuni; Art. 41 – Competenze del ministro per gli affari sociali e costituzione del comitato nazionale per le politiche dell’handicap; Art. 42 – Copertura finanziaria; Art. 43 – Abrogazioni; Art. 44 – Entrata in vigore.
La legge è stata modificata da diverse leggi, come: - la Legge n. 68 del 1999 sul collocamento mirato per favorire l’accesso al lavoro; - la Legge n. 53 dell’8 marzo 2000 ("Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"); - La Legge n. 328 del 2000 per l’integrazione dei servizi sociali e sanitari; - il D.LGS n. 151 del 26 marzo 2001 per migliorare i permessi e i congedi lavorativi; - la Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 che ha esteso le tutele anche agli studenti con DSA; - la Legge n. 183 del 4 novembre 2010 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro); - la Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 che introduce "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"; - il D.LGS n. 66 del 13 aprile 2017, che introduce nuove Linee guida per l’inclusione scolastica; - il D.LGS n. 62 del 3 maggio 2024 ("Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato") che definisce la condizione di disabilità prendendo in considerazione vari aspetti della disabilità, non solo quelli fisici, introduce una valutazione multidimensionale della disabilità per l’elaborazione di un progetto di vita individuale e personalizzato, specifica le misure adottate per garantire alle persone con disabilità pari opportunità e accessibilità in tutti i contesti della vita sociale (accomodamento ragionevole); A partire dal 1º gennaio 2025 è l’INPS a occuparsi del procedimento di valutazione di base attraverso una valutazione bio-psico-sociale e la certificazione della condizione di disabilità è accorpata al processo di accertamento dell’invalidità civile. Soggetti aventi diritto sono i disabili visivi, uditivi, visivi ed uditivi, autistici, con sindrome di Down, mutilati, motori e psichici.
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