a cura di Angelica La Rosa
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L'ORDINANZA MINISTERIALE N. 205 DELL'11 MARZO 2019
L'Ordinanza Ministeriale n. 205 del 2019, emanata l'11 marzo 2019, riguarda le istruzioni e le modalità organizzative per lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2018/2019. L'ordinanza si applica alle scuole secondarie superiori statali e paritarie. In particolare, l'ordinanza fornisce indicazioni dettagliate sull'organizzazione generale dell'esame (definizione delle date, delle prove scritte e orali, dei materiali ammessi e delle procedure di valutazione), sui candidati con disabilità (l'articolo 20 dell'ordinanza specifica le disposizioni per i candidati con disabilità, garantendo loro il supporto necessario per lo svolgimento dell'esame), sui candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e altri Bisogni Educativi Speciali (BES), tanto che l'articolo 21 fornisce indicazioni per le commissioni che includono candidati con DSA e BES, sottolineando l'importanza di strumenti compensativi e misure dispensative, sul Documento del 15 maggio (ogni consiglio di classe deve elaborare un documento che riassume il percorso formativo dello studente, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi, i criteri di valutazione e gli obiettivi raggiunti), sul colloquio (l'ordinanza, in particolare l'articolo 19, comma 2, indica che il colloquio deve essere condotto in modo collegiale, con un'equilibrata articolazione e durata delle fasi, e che i commissari devono coinvolgere le diverse discipline, evitando però una loro rigida separazione).
A seguire una sintesi degli articoli dell'ordinanza ministeriale 205 del 2019
L’articolo 2, a proposito dei candidati interni ricorda che sono ammessi a sostenere l'esame di Stato gli studenti che frequentano l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, presieduto dal DS o da suo delegato. Per essere ammessi all'esame di Stato gli studenti devono conseguire una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno.
Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, sono comprese le discipline per le quali è stato disposto l'esonero dalla frequenza di tutte le UDA a esse riconducibili.
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Nella relativa deliberazione, il voto dell'IDR (o quello di alternativa alla religione), per gli studenti che si sono avvalsi, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Per essere ammessi all'esame di Stato gli studenti devono frequentare per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (sottratta la quota utilizzata per le attività di accoglienza e di orientamento) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti.
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, a domanda, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'IRC e alle attività alternative. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal Consiglio di classe. In caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente.
Il Consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione. L'esito della valutazione si rende pubblico, se positivo, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso"; se negativo, riportando solo la dicitura "non ammesso", senza pubblicazione di voti e punteggi. Le deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione all'esame sono puntualmente motivate. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti.
Per gli studenti con disabilità ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo il Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del PEI. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate. Gli studenti con DSA certificato sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del PDP. La commissione d'esame, considerati gli elementi fomiti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
L’articolo 3 riguarda i candidati esterni. È ammesso all'esame di Stato chi compie il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostri di aver adempiuto all'obbligo di istruzione, chi è in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età, chi è in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale, chi ha cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso anticipatamente. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare. Non è consentito ripetere l'esame di Stato della stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione già sostenuto con esito positivo.
L’articolo 4, parla di sedi dell'esame (che per i candidati interni sono gli istituti statali e gli istituti paritari da essi frequentati). Per i candidati esterni, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari ai quali gli stessi sono assegnati.
Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere l'esame in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
Per i candidati esterni, gli istituti statali e paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel Comune di residenza, ovvero, in caso di assenza nel Comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella Provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella Regione.
Mentre l’articolo 5 si occupa della presentazione delle domande, l’articolo 6 si occupa del documento del 15 maggio che il Consiglio di classe elabora per esplicitare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento ritenuto dal Consiglio di classe utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.
Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i Consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati personali.
Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati.
Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i Consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del Consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. Il documento del Consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo dell'istituto.
La commissione tiene conto del documento nell'espletamento dei lavori e nella predisposizione dei materiali per il colloquio, nonché nella predisposizione della seconda parte della seconda prova da parte delle commissioni operanti presso gli istituti professionali.
L’articolo 7 si occupa dell’esame preliminare dei candidati esterni inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.
Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all' esame.
L'esame preliminare è sostenuto davanti al Consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del nuovo ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del nuovo ordinamento.
Tali candidati esterni devono comunque sostenere l'esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al Consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il Consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Il DS, sentito il Collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell'esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il Consiglio di classe può svolgere l'esame preliminare operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti eventualmente acquisiti e debitamente documentati. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova. L'esito positivo dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero di mancata presentazione all'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. Al contrario, in caso di non ammissione all'esame di Stato, l'esito può valere, a giudizio del Consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame, come idoneità a una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe.
L’articolo 8 si occupa del credito scolastico. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.
Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all' attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno sulla base di una apposita tabella. Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto.
Con riferimento ai candidati esterni, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per i candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, nella misura di punti otto per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori sette punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari.
Gli IDR partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della fascia, del credito scolastico agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia di credito, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'IRC. Il Consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.
Mentre l’articolo 9 si occupa delle commissioni d'esame, l’articolo 10 è relativo alla sostituzione dei componenti le commissioni.
La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie dei DS e del personale docente della scuola. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal DS preposto all'USR.
Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera commissione, che procede all'attribuzione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale viene effettuato. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto. L'assenza temporanea dei componenti la commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.
L’articolo 11 è relativo alla riunione plenaria e al diario delle operazioni. Il presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono in seduta plenaria presso l'istituto di assegnazione nella data prevista. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti all'USR, se l'assenza riguarda il presidente e i commissari esterni, ovvero al DS, se l'assenza riguarda un commissario interno.
Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni. Il presidente, durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, sentiti i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica.
Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque. Del diario dei colloqui il Presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. È, altresì, determinato l'ordine di successione tra le due classi/commissioni per le operazioni, da realizzarsi disgiuntamente, di valutazione degli elaborati e di valutazione finale, nonché la data di pubblicazione dei risultati. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.
Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse o, in particolare, lingue straniere diverse, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il presidente determina il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.
Nelle commissioni cui sono assegnati candidati che hanno frequentato corsi d'istruzione in ospedale o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, e che, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse, il presidente organizza la riunione plenaria con la presenza anche dei docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi e che siano stati nominati commissari nelle commissioni stesse. La stessa modalità si applica per le commissioni cui sono assegnati candidati all'esame di Stato, provenienti da istruzione domiciliare e che, nel periodo di svolgimento degli esami, siano impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo a cui sono sottoposti.
L’articolo 12 si occupa della riunione territoriale di coordinamento. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il DS preposto all'USR convoca, in apposite riunioni, i presidenti delle medesime commissioni unitamente ai Dirigenti tecnici incaricati della vigilanza sull'esame di Stato. La partecipazione a tali riunioni costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni.
L’articolo 13 stabilisce il calendario delle prove. Le operazioni finalizzate alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione. Il presidente della commissione adotta le necessarie misure organizzative per quanto non previsto.
L’articolo 14 si occupa della riunione preliminare, della nomina dei sostituti, delle dichiarazioni di incompatibilità.
Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati.
In particolare esamina:
- l’elenco dei candidati e documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio;
- le domande di ammissione all'esame dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire dell'abbreviazione per merito, con allegati i documenti dai quali sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
- la copia dei verbali delle operazioni relative all'attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;
- per gli studenti che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l'assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
- per i candidati esterni, l'esito dell'esame preliminare e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
- il documento del Consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti vari, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l'esame con le prove differenziate;
- l’eventuale documentazione relativa ai candidati con DSA o con BES; per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione.
Il presidente della commissione, qualora rilevi irregolarità insanabili in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, provvede a dame tempestiva comunicazione al Ministero, cui compete l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso, i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.
Il presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esame, invita il DS a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei Consigli di classe. Qualora il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest'ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.
Nell'ambito delle operazioni preliminari, la commissione dedica un'apposita sessione alla predisposizione dei materiali per lo svolgimento del colloquio, ai criteri di correzione e valutazione delle prove scritte (nel rispetto delle griglie di valutazione per la prima e la seconda prova scritta, declinando gli indicatori in descrittori di livello), ai criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, ai criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti, nonché i criteri per l'attribuzione della lode. Tutte le relative deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.
Nell’articolo 15 si affronta il tema dei plichi per la prima e la seconda prova scritta. L'invio dei plichi delle prove scritte avviene per via telematica.
L’articolo 16, in merito alla prima prova scritta, ricorda che essa accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
L’articolo 17, in merito alla seconda prova scritta ricorda che essa si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. Le tracce della prima e della seconda prova sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al decreto ministeriale numero 769 del 2018.
L’articolo 18, in merito alla correzione e valutazione delle prove scritte stabilisce che la commissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare. La commissione dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna prova scritta, per un totale di quaranta punti. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle singole prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza assoluta. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal più alto. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.
Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. Le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari.
L’articolo 19 disciplina il colloquio che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Per il candidato esterno, la commissione tiene conto anche degli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento o ad essi assimilabili, che il candidato può esporre attraverso una breve relazione e/o un elaborato multimediale. Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico, illustrati nel documento del Consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.
Il colloquio prende avvio dai materiali scelti dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, in un'unica soluzione temporale e alla presenza dell'intera commissione. La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Si precisa che i materiali costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Affinché il coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. La scelta da parte della commissione dei materiali da proporre al candidato ha l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline.
Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun Consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno. La commissione d'esame dedica un'apposita sessione alla preparazione del colloquio. Al fine di garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i candidati, la commissione predispone per ogni classe, in coerenza con il documento del Consiglio di classe, un numero di buste, contenenti i materiali pari al numero dei candidati, aumentato almeno di due unità, così da assicurare che anche l'ultimo candidato possa esercitare la scelta di cui al quinto periodo.
Il presidente della commissione cura che le buste garantiscano la riservatezza del materiale ivi contenuto e che le stesse siano adeguatamente custodite. Il giorno del colloquio, il presidente, alla presenza del candidato, prende tre buste e le sottopone allo stesso. Il candidato sceglie una delle buste della tema. I materiali delle buste scelte dai candidati non possono essere riproposti in successivi colloqui. Alla fine di ogni sessione, il presidente assicura la conservazione e l'integrità delle buste ancora chiuse contenenti i materiali.
Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:
1) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di UDA riconducibili a intere discipline, possono - a richiesta - essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;
2) per i candidati che non hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno.
Il colloquio dei candidati con disabilità e DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo numero 62 del 2017.
La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare.
L’articolo 20 si occupa dell’esame dei candidati con disabilità. Se gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione il Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del PEI. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del Consiglio di classe, acquisito il parere della commissione. Per la correzione delle prove d'esame sono predisposte griglie di valutazione specifiche, in relazione alle prove differenziate. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea. Per quanto riguarda le prove per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l'USR di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l'Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate. In ogni caso, per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura tecnica esami di Stato via email. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni. Per il colloquio dei candidati con disabilità, a ciascun candidato la commissione sottopone i materiali predisposti in coerenza con il PEI, da cui prende avvio il colloquio. Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del PEI o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito. Alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. I suddetti studenti, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone dei risultati delle prove scritte, rapportati in quarantesimi. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Per gli studenti con disabilità, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. Agli studenti ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI.
L’articolo 21 si occupa dell’esame dei candidati con DSA e BES. Gli studenti con DSA certificato sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del PDP. La commissione d'esame, considerati gli elementi fomiti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine, il Consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il PDP; sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi fomiti dal Consiglio di classe, la commissione predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Sarà possibile inoltre prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi. I candidati con certificazione di DSA, che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio di un attestato di credito formativo. Per detti candidati, il riferimento all' effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in ventesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura prevista. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera. In merito al colloquio dei candidati con certificazione di DSA a ciascun candidato la commissione sottopone i materiali predisposti in coerenza con il PDP, da cui prende avvio il colloquio. Per altre situazioni di studenti con BES, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fomite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La commissione d'esame, esaminati gli elementi fomiti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame l'eventuale PDP. In ogni caso, per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
L’articolo 22 stabilisce norme in merito alle assenze dei candidati e ad eventuali sessioni suppletiva e straordinaria.
Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia da accertare con visita fiscale o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva. I candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per gli istituti nei quali la seconda prova si svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati possono chiedere di sostenere una o più prove dell'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all'USR competente. II Ministero, sulla base dei dati fomiti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dai motivi suddetti, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario. In casi eccezionali, qualora nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dall'USR a un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi.
L’articolo 23 riguarda la verbalizzazione di tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame, nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
La verbalizzazione descrive sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarisce le ragioni per le quali si perviene a determinate decisioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate. Nella compilazione dei verbali la commissione utilizzerà, di norma, l'applicativo "Commissione web" che permette una più completa ed agevole verbalizzazione di tutte le fasi di svolgimento dell'esame.
L’articolo 24 riguarda il voto finale, la certificazione, gli adempimenti conclusivi.
Ciascuna classe/commissione d'esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima classe/commissione, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.
A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti. La commissione d'esame dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio.
Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi. Fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno cinquanta punti.
La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del Consiglio di classe e abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.
I presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, possono trasmettere al competente USR un'apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell'esame di Stato. Il coordinatore regionale dei dirigenti tecnici, anche avvalendosi degli elementi forniti di dirigenti tecnici che hanno svolto l'attività di vigilanza, predispone una relazione conclusiva sull'andamento generale dell'esame di Stato.
Tale relazione è trasmessa contestualmente al competente USR, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e al Coordinatore della struttura tecnica esami di Stato. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono competenti al rilascio dei diplomi; nel caso in cui gli stessi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il DS dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi. I certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati devono riportare, a pena di nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull' originale del diploma di superamento dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio. Al termine dell'esame, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
L’articolo 25 si occupa del supplemento Europass al certificato. Gli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado rilasciano, per tutti i percorsi di studio, insieme al diploma, il "Supplemento Europass al certificato".
Il "Supplemento Europass al certificato" è un documento standard, diffuso e riconosciuto nell'UE, riferito a ciascun indirizzo di studio, che contiene informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il diploma, il corrispondente livello EQF (European Qualifications Framework), le competenze generali e d'indirizzo e le attività professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità transnazionale.
Il "Supplemento Europass al certificato" descrive in modo standard il percorso e indirizzo di istruzione secondaria di secondo grado, consentendo di dare sinteticamente trasparenza al titolo di studio in termini soprattutto di competenze attese e di possibili sbocchi professionali. Esso costituisce un complemento del diploma finale e non rappresenta una certificazione delle competenze acquisite dal singolo studente.
L’articolo 26 si occupa della pubblicazione dei risultati. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l'attribuzione della lode, la scuola provvede all'acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo nazionale delle eccellenze.
L’articolo 27 è relativo al versamento della tassa erariale e del contributo. Il versamento della tassa erariale da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto dell'iscrizione all'esame. Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato. Il versamento dell'eventuale contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. Il pagamento del predetto contributo da parte dei candidati esterni deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente USR. Il contributo è restituito, su istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve comunque essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. In caso eventuale di cambio di assegnazione d'istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.
L’articolo 28 si occupa dell’accesso ai documenti scolastici e trasparenza. Gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato devono essere consegnati con apposito verbale al DS o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso. In caso di accoglimento delle istanze di accesso il DS, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo.
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