A cura di Angelica La Rosa
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ANALISI DETTAGLIATA DEGLI ARTICOLI DEL D. LGS. N. 66/2017
L’articolo 1 (Principi e finalità), poi corretto dal decreto legislativo numero 96 del 7 agosto 2019, ricorda che l'inclusione scolastica riguarda:
- riguarda gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
- costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
Il decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.
L’articolo 2 (Ambito di applicazione) spiega che le disposizioni si applicano dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, agli studenti certificati (ai sensi dell'articolo 3 della legge numero 104 del 5 febbraio 1992), al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.
L’articolo 3 (Prestazioni e competenze) ricorda che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la legge numero 10 del 3 marzo 2009. Lo Stato provvede, per il tramite dell'amministrazione scolastica, all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica, all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero di studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti. Gli enti territoriali provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza (inclusa l'assegnazione del personale), i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali, l'accessibilità e la fruibilità (in collaborazione con Stato e Regioni) dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.
L’articolo 4 (Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica) ricorda che la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche. L'INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:
- livello di inclusività del PTOF come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;
- realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli studenti;
- livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;
- utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.
L’articolo 5 (Commissioni mediche), stabilisce che la domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione. Le commissioni mediche, ove richiesto dai genitori degli studenti certificati, effettuano l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS, ai fini della formulazione del PEI.
Il Profilo di funzionamento, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore e da almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.
Il Profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI e del Progetto individuale, definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica, è redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, dello studente con disabilità, con la partecipazione del DS ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto lo studente, è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto.
L’articolo 6 (Progetto individuale) spiega che il Progetto individuale è redatto dal competente ente locale, d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale, sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.
L’articolo 7 specifica che il PEI:
- è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione;
- tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici;
- tiene conto della valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione;
- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre;
- è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;
- è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.
L’articolo 8 (Piano per l'inclusione) ricorda che ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del PTOF, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.
L’articolo 9 (Gruppi per l'inclusione scolastica) specifica che presso ogni USR è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:
- consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
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supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani
di formazione in servizio del personale della scuola.
Il GLIR è presieduto dal DS preposto all'USR o da un suo delegato. È garantita
la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti
locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente
rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica. La
composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata,
nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione
scolastica del GLIR sono definite con decreto del Ministro, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio
permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero.
Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'USR ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un DS che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal DS all'USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'USR, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica e dagli Enti locali e dalle aziende sanitarie locali. Un decreto ministeriale definisce le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.
Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal DS ed ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i Consigli di classe nell'attuazione dei PEI. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli Enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente.
Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal Consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. All'interno del Gruppo di lavoro operativo è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.
Il Ministero indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione. Con decreto del Ministro sono individuate, quali Centri territoriali di supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.
L’articolo 10 (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno) stabilisce che il DS, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'USR la richiesta complessiva dei posti di sostegno.
L’USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. Il DS, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive.
L’articolo 11 (Sezioni per il sostegno didattico) stabilisce che sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.
L’articolo 12 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria) stabilisce che la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica. Si tratta di un corso annuale che prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari. Il corso è attivato presso le università autorizzate dal Ministero nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria. Il corso è programmato a livello nazionale dal Ministero in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione. La positiva conclusione del corso è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
L’articolo 13 (Formazione in servizio del personale della scuola) stabilisce che nell'ambito del piano nazionale di formazione sono garantite le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi per l'inclusione scolastica. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel PTOF, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati. Il piano individua anche le attività formative per il personale ATA, al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative. Il Ministero definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei DS sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.
L’articolo 14 (Continuità del progetto educativo e didattico) stabilisce che la continuità educativa e didattica per gli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il DS propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione. Nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del DS, l'interesse del discente, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.
L’articolo 15 (Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica) stabilisce che è istituito presso il Ministero l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:
- analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica a livello nazionale e internazionale;
- monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;
- proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
- proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;
- pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l’inclusione scolastica.
L'Osservatorio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato, ed è composto da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, nonché, dai rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro.
L’articolo 15-bis (Misure di accompagnamento) stabilisce che le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione devono essere definite in ordine a iniziative formative per il personale scolastico e all’attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche. Per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento è istituito presso il Ministero un apposito comitato.
L’articolo 16 (Istruzione domiciliare) stabilisce che le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'USR, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano attività di istruzione domiciliare per garantire il diritto all'istruzione agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.
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