giovedì 26 giugno 2025

LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI SPIEGATO CHIARAMENTE


Lo Statuto delle studentesse e degli studenti [che è stato introdotto con il DPR n. 249 del 24 giugno 1998, e modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007] è uno strumento operativo che afferma e diffonde la cultura dei diritti e dei doveri tra gli studenti, tra i docenti e il personale ATA, i quali devono predisporre le condizioni per l’esercizio di tali diritti e per la tutela contro eventuali violazioni.

Alle singole istituzioni scolastiche spetta il compito di:

adeguare i regolamenti interni alle indicazioni e ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti;

costituire e rendere operativo l’organo di garanzia interno alla scuola, del quale fa parte almeno uno studente, eletto

dal comitato studentesco;

consegnare ad ogni studente, allatto delliscrizione, una copia dello Statuto delle studentesse e degli studenti;

diffondere una copia del regolamento d’istituto a tutta la comunità scolastica, dopo averlo elaborato e condiviso.

L’organo di garanzia regionale [che è stato introdotto dall’art. 5 c. 3, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, e modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007], rappresenta l’ultimo grado di giudizio, con i compiti di controllare la conformità dei regolamenti allo Statuto e il rispetto delle norme in esso disposte e di dirimere le eventuali controversie.

Tale organo, presieduto dal direttore generale dell’USR, o da un suo delegato, è composto da tre docenti, un genitore individuato nell’ambito del Fo.R.A.G.S., due soggetti aggiuntivi che nella scuola secondaria di secondo grado, sono studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, mentre nella scuola secondaria di primo grado sono genitori individuati nell’ambito del Fo.R.A.G.S..

L’articolo 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, dedicato alla "Vita della comunità scolastica", ricorda che:

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione

e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

L’articolo 2 (Diritti) stabilisce:

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

I DS e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della

scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

L’articolo 3 è relativo ai doveri:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della scuola.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

L’articolo 4 riguarda la disciplina:

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari ai doveri, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

L’articolo 5 riguarda le impugnazioni contro l’irrogazione delle sanzioni disciplinari (entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media).

Inoltre, il DS dell’amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", anche contenute nei regolamenti degli istituti.

La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal Consiglio scolastico provinciale.

L’organo di garanzia è presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal DS dell’amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. 

domenica 22 giugno 2025

LE LINEE GUIDA PER L’ORIENTAMENTO DEL 22 DICEMBRE 2022

 


A cura di Angelica La Rosa

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UNA SINTESI 


SINTESI DEGLI ARTICOLI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 62 DEL 13 APRILE 2017 ("NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO")


 

Il D.LGS. n. 62 del 13 aprile 2017 ("Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato") ha come riferimento nella "Buona Scuola" l’art. 1, cc. 180 e 181, lettera i.

Il D.LGS. 13 aprile 2017, n. 62 ha introdotto nuove disposizioni in materia di valutazione degli studenti nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado con l’obiettivo di garantire uniformità e trasparenza nei criteri di valutazione degli studenti, di migliorare la qualità del sistema scolastico attraverso una valutazione più coerente e formativa, di dare maggiore centralità al processo di apprendimento, più che alla semplice misurazione dei risultati. 

Il D.LGS. n. 62/2017 introduce un approccio più formativo e descrittivo e valorizza il percorso individuale dello studente. Il focus si sposta dal semplice voto alla descrizione delle competenze acquisite. È stabilito un modello nazionale per la certificazione delle competenze. L'esame di Stato del primo ciclo viene snellito e reso più coerente con il percorso scolastico. Le prove scritte sono ridotte a tre: italiano, matematica e lingue straniere. 
Le prove INVALSI vengono separate dall'esame finale. C’è la partecipazione alle rilevazioni internazionali e nazionali.
Si punta alla tempestività dell’intervento per favorire eventuali recuperi, al miglioramento dei livelli di apprendimento, alla comunicazione efficace e trasparente alle famiglie. 
La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze sono responsabilità del personale docente nel rispetto dell’autonomia professionale e della libertà di insegnamento ed in continuità con i criteri e le modalità definite nel Collegio docenti ed inseriti nel PTOF della propria istituzione scolastica. 
La professionalità docente impegnata nella valutazione e nella certificazione richiama una evidente e forte responsabilità nell’osservazione, nella verifica e nella certificazione dello sviluppo delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza. 
Il decreto, coordinandosi con i precedenti decreti legislativi in materia, fa riferimento anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità ed ai regolamenti delle istituzioni scolastiche. 
La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione ed al superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione. Nel primo ciclo di istruzione i modelli da utilizzare per la certificazione sono elaborati dal Ministero e fanno riferimento a quanto elaborato nel profilo dello studente delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione  e nelle Competenze chiave dell’apprendimento permanente.
In tali modelli strutturati è fornita una descrizione dettagliata dei diversi livelli di acquisizione delle competenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Inoltre, sono identificate le competenze più rilevanti e significative per lo sviluppo del percorso formativo, sia in contesti formali, informali che non formali. 
In questo processo, viene preso in considerazione anche il PEI, che tiene conto delle specifiche esigenze e capacità di ciascuno studente, al fine di garantire un apprendimento efficace e personalizzato. 
Il decreto indica i vincoli per permettere il passaggio alla classe successiva o all’ordine di istruzione successivo: aver raggiunto livelli di apprendimento parziali o in via di prima acquisizione. 
Per la scuola primaria la non ammissione è consentita solo con il voto unanime del Consiglio di classe in sede di scrutinio.
Nella scuola secondaria di primo grado va considerato anche l’obbligo di frequenza delle attività didattiche per almeno tre quarti del monte ore annuale, derogabile esclusivamente con la disponibilità di dati sufficienti per una valutazione e con delibera del Collegio docenti. 
Il D.LGS. definisce, inoltre, come avviene l’esame conclusivo del primo e del secondo ciclo. Le prove d’esame sono volte a verificare conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli studenti. Si affrontano tre prove scritte (italiano, area logico-matematica, lingua straniera). La competenza sui contenuti delle prove, sulla definizione del calendario e sulle conseguenti correzioni e valutazione è della commissione d’esame. Per essere ammessi all’esame va ottenuto un voto positivo di ammissione espresso in decimi da parte del Consiglio di classe, che valuta il percorso triennale affrontato. 
La conclusione dell’esame consiste in un colloquio da parte della commissione. L’ammissione all’esame di Stato del secondo ciclo prevede la necessità della frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale, la partecipazione alle prove INVALSI dell’ultimo anno di corso, l’adempimento dell’esperienza dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Il testo di riferimento per la commissione è il cosiddetto Documento del 15 maggio, nel quale ciascun Consiglio di classe presenta il percorso formativo in tutti gli aspetti temporali, spaziali, contenutistici, metodologici, di valutazione. 
L’esame conclusivo è così articolato: - due prove a carattere nazionale, in italiano o nella lingua di insegnamento; - una seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica riguardante una o più discipline del corso di studio per accertare conoscenze, abilità e competenze del profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo. 
Al Ministero compete scegliere i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti, mentre nei percorsi dell’istruzione professionale una parte della seconda prova pratica è predisposta dalla commissione d’esame in coerenza con le specificità del POF per accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. L’esame si conclude con un colloquio. 
L’OM n. 205 del 1° marzo 2019 interviene sulla conduzione del colloquio e sulla sua preparazione, indicando una responsabilità diretta della commissione nel preparare dettagliatamente i passaggi propedeutici, in coerenza con il Documento del 15 Maggio. 
La valutazione e la certificazione degli studenti richiede una particolare attenzione alle situazioni di disabilità e ai DSA, prevedendo misure compensative o dispensative, se non addirittura l’esonero dalle prove. 
Se uno studente si assenta nel corso dell’esame conclusivo, la Commissione rilascia un attestato di credito formativo utile per potersi iscrivere alla scuola secondaria di secondo grado, ai corsi di IeFP, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti. Sempre di fronte alla necessità di personalizzazione dell’intervento, la commissione d’esame della scuola secondaria di secondo grado può elaborare prove differenziate con il medesimo valore delle prove ordinarie, purché se ne faccia riferimento nelle informazioni sul percorso dello studente e non nel diploma. 
La tabella A del decreto interviene anche sul peso del credito scolastico rispetto al punteggio complessivo dell’esame. Alcune delle disposizioni del D.LGS. 62/2017 sono state poi modificate negli anni successivi.

SINTESI DEGLI ARTICOLI DEL D.M. 62/2017

L’articolo 1 si occupa dei principi, dell’oggetto e delle finalità della valutazione e della certificazione. 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni e studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 
La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi, con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida per il riordino della scuola secondaria di secondo grado. 
La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 
Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del PTOF, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi di alunni e studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. 
Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico di alunni e studenti. 
L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. 
Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio. 
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

L’articolo 2 si occupa della valutazione nel primo ciclo. 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nella scuola secondaria di primo grado, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 
A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. 
L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di classe. 
I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati dell'IRC e di attività alternative all'IRC partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. 
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. 
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal DS o da suo delegato. La valutazione del comportamento dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. 
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe (nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente). 
La valutazione dell'IRC, disciplinata dall'articolo 309 del D.LGS. n. 297 del 16 aprile 1994, avviene tramite una speciale nota, da consegnare alle famiglie unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae. 
La valutazione delle attività alternative è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

L’articolo 3 si occupa dell’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria. 
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

L’articolo 4 si occupa di rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria. 
L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo. 
Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata solo nella classe quinta. 
Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. 
Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto. 
Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. 

L’articolo 5 si occupa della validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado. 
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe. 
Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 
Se il Consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico, delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. Per gli alunni con disabilità per i quali nel PEI è prevista una riduzione di orario, tale quota deve essere calcolata sull’orario ridotto previsto nel PEI. 
Il Collegio dei docenti fissa i criteri per eventuali deroghe a tale limite, che devono comunque permettere al Consiglio di classe sufficienti elementi di valutazione degli apprendimenti. 

L’articolo 6 si occupa dell’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo. 
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo con delibera del Consiglio di classe. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo (il voto dell'IDR, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale). 
Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi. 
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno. 

L’articolo 7 si occupa delle prove nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola secondaria di primo grado. L'INVALSI, effettua rilevazioni nazionali nelle classi terze attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo. Le prove supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. 
Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. 
Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto. 

L’articolo 8 si occupa dello svolgimento e dell’esito dell'esame di Stato. 
Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del Consiglio di classe. 
Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di presidente il DS, o un docente collaboratore del DS, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. 
Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche. 
L'esame di Stato, finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno anche in funzione orientativa, è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. 
La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. 
Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: 
a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua; 
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 
Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 
La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. 
L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 
L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. 
Per gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. 
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. 

L’articolo 9 si occupa della certificazione delle competenze nel primo ciclo. 
La certificazione, rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. 
I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro sulla base dei seguenti principi: 
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; 
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'UE, così come recepite nell'ordinamento italiano; 
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; 
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale; 
e) coerenza con il PEI per gli alunni con disabilità; f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

L’articolo 10 si occupa degli esami di idoneità nel primo ciclo e dell’ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti. 
L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.
L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età. 
In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al DS del territorio di residenza. 
Gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. 
Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria. 
L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità. 
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. 
Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. 
Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI presso una istituzione scolastica statale o paritaria. 
In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria. 

L’articolo 11 si occupa della valutazione degli alunni con disabilità e DSA. 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale dell’ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute) dell’OMS, ai fini della formulazione del PEI facente parte del progetto individuale. 
Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo dello sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 
L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il PEI. 
Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il Consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. 
Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI. 
Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del PEI, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. 
Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di IeFP, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 
Per gli alunni con DSA certificati, le valutazioni degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il PDP predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal Consiglio di classe. 
Per la valutazione degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel PDP. 
Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 
Per l'alunno la cui certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. 
In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. 

In merito all’esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, l’articolo 12 ne presenta l’oggetto e le finalità. 
L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente nell’ambito degli insegnamenti opzionali, delle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico, delle attività svolte nell'ambito dell’Educazione Civica. 
Con ordinanza del Ministro sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari. 
Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative. 

L’articolo 13 si occupa dell’ammissione dei candidati interni, cioè quegli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. 
L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, presieduto dal DS o da suo delegato. 
È ammesso all'esame di Stato lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione; 
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso; 
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 
Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. 
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. 
Nella relativa deliberazione, il voto dell'IDR, per gli alunni che si sono avvalsi dell'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi. 
Sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di IeFP, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto. 
Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. 
Le votazioni suddette non si riferiscono all'IRC e alle attività alternative. 

L’articolo 14 si occupa dell’ammissione dei candidati esterni, cioè coloro che: 
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione; 
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; 
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale tecnico; 
d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 
L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. 
L'esame preliminare è sostenuto davanti al Consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto. 
I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'USR territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel Comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel Comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella Provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella Regione. 
Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'USR di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. 
I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati. 
Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. 
La mancata osservanza di queste disposizioni preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro. 
I candidati non appartenenti a Paesi dell'UE, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi. 

L’articolo 15 si occupa dell’attribuzione del credito scolastico. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. 
Partecipano al Consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli IDR e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. 
Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. 
Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

L’articolo 16 si occupa della commissione e della sede di esame. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati. 
Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi. 
Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. 
I commissari e il presidente sono nominati dall'USR sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. 
Presso l'USR è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere DS, nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente. 
Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari. Le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta. 

L’articolo 17 si occupa delle prove di esame. Il Consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto del documento del 15 maggio nell'espletamento dei suoi lavori. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio. 
La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. 
La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. 
Con decreto del Ministro sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali. 
Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti, che consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari. 
Con decreto del Ministro sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. 
Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del PTOF dell'istituzione scolastica. 
Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. 
Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. 
Per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi. 

L’articolo 18 si occupa degli esiti dell'esame. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti. 
La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritta, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. 
L'esito delle prove è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. 
Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi. 
La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti. 
La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti, senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che: 
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del Consiglio di classe; 
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame. 
L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. 

L’articolo 19 si occupa delle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda. 
Per gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. 
Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatoria. 
Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto. 

L’articolo 20 si occupa dell’esame di Stato per gli studenti con disabilità e DSA. Il Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del PEI. 
La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate. 
Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. 
La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità. 
Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del PEI o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. 
Per gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. 
Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente. Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il Consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova. 
Gli studenti con DSA certificato sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del PDP. 
La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. 
Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 
Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi. 
Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. 
Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera. 
In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, gli studenti, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio di un attestato di credito formativo. 
Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. 
Gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. Gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

L’articolo 21 si occupa del diploma finale e del curriculum degli studenti. 
Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'UE, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto. 
Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse.
In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 
Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ed altre eventuali certificazioni conseguite, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

L’articolo 22 si occupa della valutazione di studenti in ospedale o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti. 
Per essi i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti studenti, ai fini della valutazione periodica e finale. Questi stessi docenti effettuano lo scrutinio, previa intesa con la scuola di riferimento (che fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe), nel caso in cui la frequenza dei corsi in ospedale o nei luoghi di cura supera nella sua durata quella nella classe di appartenenza. Analogamente si procede quando l'alunno o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Queste modalità di valutazione si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

L’articolo 23 si occupa dell’istruzione parentale. In caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al DS del territorio di residenza. Tali studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 

L’articolo 24 si occupa delle Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano.
L’articolo 25 si occupa delle scuole italiane all'estero, che non svolgono le prove INVALSI mentre applicano gli articoli 11 e 20 sulla valutazione degli alunni con disabilità e altri BES.
L’articolo 26 si occupa di decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni.
L’articolo 27 si occupa delle disposizioni finanziarie.